Possono donare eccedenze e beni inutilizzati, tutte le attività commerciali, piccole o grandi che siano, le quali operino in una delle fasi della raccolta, della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti (alimenti, farmaci, prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici e prodotti farmaceutici, prodotti di cartoleria e di cancelleria). Si collocano quindi tra questi soggetti, a mero titolo esemplificativo: le imprese della grande distribuzione, i punti vendita, i piccoli esercizi commerciali, la ristorazione organizzata e collettiva, i produttori artigianali o industriali, i mercati ortofrutticoli. Per quanto riguarda i farmaci, la categoria dei donatori include le farmacie, le parafarmacie, i grossisti, le aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci.
La legge 166 ha l’obiettivo di incoraggiare la filiera produttiva e distributiva a donare beni inutilizzati o eccedenze e per fare questo prevede una procedura piuttosto semplice. Se la singola cessione riguarda eccedenze alimentari facilmente deperibili nonché beni di valore complessivo non superiore a 15.000 euro è sufficiente un documento di trasporto o un titolo equivalente. Quando si tratta di donazioni che non rientrano in questa categoria e riguardano importi più consistenti, la procedura richiede maggiore trasparenza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi solidali. In particolare, il soggetto donatore è tenuto a trasmettere agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate nell’arco di un mese, la quale dovrà essere trasmessa entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette operazioni.
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