I beni in eccedenza o inutilizzati possono essere donati ad enti senza fini di lucro, pubblici o privati, che perseguano finalità civiche e solidaristiche e che realizzino attività d’interesse generale. Le donazioni possono essere quindi rivolte, ad esempio, ad organizzazioni di volontariato o altri soggetti non lucrativi che operino con finalità di utilità sociale. La legge 166 è stata ampiamente coordinata con la riforma del Terzo settore, includendo tra i donatari tutti gli enti iscritti nel costituendo registro unico nazionale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, APS, ODV, enti filantropici, cooperative ed imprese sociali.
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